Con la Circolare ACIU.2016.49 del 1 febbraio 2016 sono state pubblicate le disposizioni nazionali di attuazione del DM 12272 sul sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
In aggiunta a quanto già riportato nell’articolo già pubblicato “Nuove autorizzazioni per l’impianto dei vigneti”, questa circolare specifica in maniera dettagliata le modalità e le tempistiche con cui si dovrà operare per richiedere le nuove autorizzazioni per gli impianti.
Di queste disposizioni se ne riportano alcune:
–Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti
Fermo restando che le domande vanno presentate telematicamente dal 15 febbraio al 31 marzo nel caso di richiesta di autorizzazioni per più regioni viene presentata un’unica domanda e il criterio di ammissibilità deve essere verificato in ognuna della regioni, ovvero l’azienda deve condurre per ciascuna regione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale fa richiesta nella medesima regione.
–Conversione di diritti d’impianto in autorizzazioni
Le richieste di conversione da ex-diritto di impianto in autorizzazione possono essere fatte in qualsiasi momento tramite i CAA però non oltre la data di scadenza del diritto, mentre per diritti che non riportano la scadenza possono essere convertiti fino al 31/12/2020. L’autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità di chi l’ha generata e qualora non utilizzata scade entro il 31/12/2023.
–Rilascio autorizzazioni per reimpianto
Viene istituto un Registro delle Superfici Estirpate dove vengono registrate le superfici estirpate e questa registrazione sarà un prerequisito necessario per la richiesta e concessione di autorizzazione al reimpianto.
Per reimpianti sulla medesima superficie estirpata ci si può avvalere di una procedura semplificata dove si comunica, entro la fine della campagna viticola in corso, l’avvenuta estirpazione e questa ha valore come domanda di autorizzazione.
Per reimpianti su qualunque superficie ammissibile invece si applica una procedura standard dove il viticoltore effettua la comunicazione di avvenuto estirpo entro i termini già visti per la procedura semplificata, e questa sarà registrata nel Registro delle Superfici Estirpate e successivamente, entro la fine della seconda campagna viticola successiva all’estirpo, dovrà presentare la domanda di autorizzazione al reimpianto.
Per i reimpianti anticipati si dovrà corredare alla domanda di reimpianto una garanzia fideussoria a garanzia del futuro estirpo.
Infine, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore, con modalità telematica, deve comunicare alla Regione competente, entro 60 giorni dalla data di impianto, la fruizione totale o parziale dell’autorizzazione.
Per ulteriori informazioni si rende disponibile sia il DM 12272 che le disposizioni di attuazione di tale DM.