L’articolo 62, della Legge 27/2012 prevede che per i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, il pagamento del corrispettivo debba essere effettuato inderogabilmente per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per quelle non deteriorabili entro il termine di sessanta giorni.
Con il recepimento della Direttiva Comunitaria 2011/7/UE Late payment, con il D.Lgs 192/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012, sembrava che l’art. 62 fosse tacitamente abrogato dalla nuova disciplina generale applicata in materia di termini di pagamento a tutte le transazioni commerciali.
Successivamente però, nell’aprile del 2013, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con una nota dell’ufficio legislativo ha cercato di far chiarezza sulla questione. In questa nota, pubblicata il 02/04/2013 si legge come, visto il rapporto di evidente specialità dell’art. 62 rispetto alla previsione di carattere generale della normativa di cui al D.Lgs n.192/2012, quest’ultima non può abrogare tacitamente l’art.62 della legge 27/2012.
Attualmente dunque, per la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, resta valido l’art. 62 dove il termine legale è di 30 giorni per le merci deteriorabili mentre di 60 giorni per le altre merci.
Superato il termine legale vengono applicati degli interessi di mora.
A tale proposito si ricorda come il comma 3 dell’art. 2 del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91, ha modificato il comma 3 dell’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 aumentando da 2 a 4 punti percentuali la maggiorazione dovuta per il ritardato pagamento nei contratti aventi ad oggetto i prodotti agricoli e agroalimentari.
La norma è in vigore dal 4 luglio 2015.
Il saggio degli interessi di mora per i prodotti agricoli e alimentari sarà dunque pari a: 0,05 (Tasso BCE) + 8 (ex D. Lgs. n. 231/2002) + 4 (maggiorazione per i prodotti agricoli e alimentari), ovvero 12,05%. (Interessi di mora riferiti al 31/12/2015, in quanto il tasso di mora per il 1° semestre 2016 non è ancora stato pubblicato)
