Dal 1° gennaio 2016 è partito un nuovo sistema di autorizzazioni che rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2030 e che soppianta il vecchio regime dei diritti di impianto ed è normato dal D.M. 12272 del 15/12/2015 dove sono riportate le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Con il nuovo sistema, i diritti di impianto sono stati sostituiti con delle autorizzazioni, che a differenza dei primi, sono concesse gratuitamente, hanno una durata massima di tre anni e non sono trasferibili né a titolo oneroso né a titolo gratuito.
Le autorizzazioni che possono essere emesse però sono vincolate all’incremento annuo dell’1% della superficie vitata italiana. In Italia la superficie vitata è di circa 650.000 ettari quindi ne risulta che ogni anno verranno concesse autorizzazioni per 6.500 ettari. Questi 6.500 ettari vengono suddivisi tra le regioni sempre sulla base del principio di un aumento dell’1% annuo, quindi per il Friuli Venezia Giulia si avranno circa 220 ettari/anno a disposizione per l’impianto. Qualora però siano disponibili eventuali superfici per il raggiungimento della quota dell’1%, le stesse sono assegnate alle regioni che hanno registrato richieste in esubero.
Se comunque le richieste sono per un numero maggiore di ettari, per quest’anno le assegnazioni saranno eventualmente soddisfatte pro-quota in base alle richieste.
Le domande di autorizzazioni vanno presentate dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno telematicamente tramite il SIAN. La superficie richiesta non dovrà essere superiore agli ettari già posseduti dall’azienda.
Le autorizzazioni verranno rilasciate entro il 1° giugno e hanno una durata di 3 anni dalla data di rilascio. Una volta ottenute le autorizzazioni l’assegnatario potrà rifiutare l’autorizzazione entro 10 giorni solamente se gli ettari concessi sono inferiori alla metà di quelli richiesti.
Qualora passino più di tre anni dal rilascio dall’autorizzazione all’impianto del vigneto l’azienda incorrerà in una sanzione amministrativa di 12.000€/ha oltre che essere esclusa dall’accesso ai fondi dei Piani Nazionali di Sostegno.
Da sottolineare inoltre, come le autorizzazioni per i nuovi impianti non sono soggette al contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie e che presentano una richiesta alle Regioni competenti. Questa è utilizzabile dalla stessa azienda per una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. D’ora in poi quindi, si estirpa e successivamente lo si comunica dimostrando di avere il titolo di conduzione e se del caso l’assenso del proprietario/comproprietario. Si ricorda che è fondamentale, prima di fare le operazioni e le comunicazioni, verificare che nello schedario viticolo i dati siano precisi al mq e non ci siano anomalie.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno alla Regione ma comunque prima della seconda campagna viticola successiva all’estirpo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 3 mesi dalla presentazione delle domande e hanno una validità di 3 anni.
Coloro i quali dispongano di diritti d’impianto acquistati con il vecchio sistema, questi possono essere convertiti in autorizzazioni dal 15 settembre 2015 al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre la data di scadenza del diritto. Bisogna anche sottolineare il fatto che, prima di piantare, è assolutamente necessario fare richiesta di conversione del diritto in autorizzazioni.
In sintesi:
- non sono trasferibili ne a titolo oneroso ne gratuito
- sono limitate 1% di incremento all’anno (220 ettari circa in FVG)
- va fatta richiesta telematica tramite SIAN dal 15° febbraio al 31 marzo
- vengono rilasciate dalle Regioni entro il 1° giugno
- hanno una durata di 3 anni dalla data di emissione
- chi sia in possesso di vecchi diritti di impianto può convertirli in autorizzazioni entro il 2020